Il Presidente della Giunta regionale facente funzioni, con decreto n.5126 del 31 luglio 2024, ha indetto le elezioni regionali e convocato i comizi elettorali nelle giornate di Domenica 27 ottobre e Lunedì 28 ottobre 2024.
Le operazioni di voto si svolgeranno Domenica dalle 7 alle 23 e Lunedì dalle 7 alle 15
ELENCO CANDIDATI PRESIDENTI E LISTE COLLEGATE : clicca su questo link per accedere al sito regionale
L’ufficio Elettorale del Comune di Borgio Verezzi è ubicato presso i servizi demografici in Via Municipio 17, piano terra – anagrafe@comuneborgioverezzi.it – tel. 019.618215
Si comunica che l’Ufficio Elettorale resta aperto al pubblico per il solo rilascio dei certificati di iscrizione elettorale nei seguenti orari:
• Martedì 24 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
• Mercoledì 25 settembre dalle 10 alle 13
• Giovedì 24 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
• Venerdì 27 settembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19
• Sabato 28 settembre dalle 9 alle 12
Per urgenze telefonare al 320 4230260
Successivamente, l’ufficio elettorale resta disponibile nei normali orari di apertura al pubblico dei servizi demografici.
Nelle giornate di votazione, l’ufficio elettorale resta aperto:
Domenica 27 ottobre – dalle 7 alle 23
Lunedì 28 ottobre – dalle 7 alle 15
Lo spoglio delle schede avrà luogo dopo le ore 15.
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I SEGGI ELETTORALI sono ubicati come segue:
SEGGIO 1: Sala Consiliare Comunale – Via Municipio 17
SEGGIO 2: Centro Sociale – Via Municipio 16
SEGGIO 3: c/o Via del Salto 1 (P.za S.Agostino) – Verezzi
Informazioni utili relative al voto
Link al sito regionale per le Informazioni ai cittadini
In questa pagina pubblichiamo le informazioni utili, aggiornandole sulla base delle circolari regionali e prefettizie emanate.
Disposizioni sul voto domiciliare
Gli elettori affetti da gravi infermità, impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione, che dimorino nell’ambito del territorio della Regione, possono votare a domicilio.La richiesta (contenente la dichiarazione di esprimere il voto presso la propria dimora, l’indirizzo dell’abitazione e un recapito telefonico) deve pervenire entro il 7 ottobre 2024 al Sindaco del proprio comune di residenza e deve essere corredata da:
- copia della tessera elettorale
- certificato medico della ASL
Riferimenti normativi: decreto legge n.1 del 3 gennaio 2006, convertito dalla legge n.22 del 27 gennaio 2006, articolo 1
Disposizioni sul voto assistito
Gli elettori fisicamente impediti (non vedenti, amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto all’assistenza di un accompagnatore di fiducia per esprimere il proprio voto. L’elettore sarà ammesso al voto con l’aiuto dell’accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
- quando si presenta al seggio con la tessere elettorale sulla quale è apposta l’annotazione permanente del diritto al voto assistito
- quando l’impedimento fisico sia evidente
- quando l’elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civil
- quando esibisca l’apposito certificato medico rilasciato dalla Asl
L’annotazione permanente del diritto al voto assistito può essere richiesta al Sindaco del comune di residenza che provvede all’apposizione di un corrispondente simbolo (sigla “AVD”) sulla tessera elettorale.
L’accompagnatore di fiducia può essere un elettore della propria famiglia o un altro elettore purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e dovrà avere con sé la propria tessera elettorale.
Riferimenti normativi: legge n.104 art.29 del 5 febbraio 1992 – decreto del presidente della Repubblica n.570 del 16 maggio 1960
Disposizioni sul voto dei degenti in ospedali o case di cura
I degenti in ospedali e case di cura possono votare nel luogo di ricovero se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione ove è ubicata la struttura di ricovero.
A tal fine, occorre presentare al Sindaco del comune di residenza una dichiarazione, che sarà inoltrata a cura dell’istituto di ricovero non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, contenente la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario della struttura comprovante il ricovero.
Riferimenti normativi: decreto del presidente della Repubblica n.570 del 16 maggio 1960