Assegno di maternità per madri non lavoratrici

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Possono presentare la richiesta

  • La madre naturale o affidataria preadottiva o adottante senza affidamento, che sia residente nel Comune di Borgio Verezzi e che sia cittadina italiana, comunitaria, o extracomunitaria in possesso di:
    • Status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
    • Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98);
    • Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07);
    • Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07);

La richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Anche il bambino deve essere in possesso di carta di soggiorno se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea. Il minore deve convivere con la madre ed essere presente sulla sua scheda anagrafica (stato di famiglia). Al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, il minore non deve aver superato i 6 anni, o i 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale. L’assegno è concesso se la madre non percepisce né percepirà alcuna indennità di maternità da parte dell’INPS o di altro Ente Previdenziale, o ha usufruito di un’indennità di maternità inferiore all’importo totale dell’assegno. In quest’ultimo caso, la richiedente avrà diritto all’integrazione fino all’importo dell’assegno di maternità concesso dal Comune;

  • Il padre naturale in possesso degli stessi requisiti di residenza e cittadinanza della madre sopra menzionati:
    • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
    • in caso di abbandono del bambino da parte della madre o di affidamento esclusivo a lui. Il bambino dev’essere nella stessa scheda anagrafica del padre e convivere effettivamente con lui;
  • Il padre affidatario preadottivo o adottante senza affidamento in possesso degli stessi requisiti di residenza e cittadinanza della madre sopra menzionati, in caso di separazione legale dei coniugi. L’assegno non deve essere già stato concesso alla moglie. Il minore dev’essere nella stessa scheda anagrafica del padre, convivere effettivamente con lui e non avere superato i 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento o i 18 anni per gli affidamenti e le adozioni internazionali;
  • L’adottante non coniugato in possesso degli stessi requisiti di residenza e cittadinanza della madre sopra menzionati, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti e a condizione che il minore sia nella sua scheda anagrafica, conviva effettivamente con lui e non sia affidato ad altri;
  • Il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge di donne affidatarie preadottive o adottanti senza affidamento in possesso degli stessi requisiti di residenza e cittadinanza della madre sopra menzionati, in caso di decesso della madre del neonato o della donna che lo ha ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Esistono in tal caso due possibilità:
    • subentrare nel beneficio richiesto dalla donna ma non ancora erogato, se il minore è nella scheda anagrafica del richiedente, convive effettivamente con lui e non è affidato ad altri;
    • presentare una nuova domanda, che sostituisce quella della donna deceduta;
  • Altra persona, diversa dal padre e dalla madre, in possesso degli stessi requisiti di residenza e cittadinanza della madre, sopra menzionati, in caso di neonato non riconosciuto o non riconoscibile da entrambi i genitori. Il minore dev’essere stato affidato a quest’altra persona con provvedimento del giudice, essere nella sua scheda anagrafica e convivere con lei.

Non possono presentare la richiesta:

  • La madre (o il padre) cittadina extracomunitaria che è in possesso soltanto del permesso di soggiorno;
  • La madre (o il padre) che non risiede nel Comune di  Borgio Verezzi.
  • La madre (o il padre) che la Magistratura ha dichiarato sospesa o decaduta dalla potestà genitoriale;
  • La madre (o il padre) che non ha il minore nella propria scheda anagrafica e non convive con lui. Nel caso del minore in affidamento preadottivo è sufficiente che il bambino conviva con la madre;
  • La madre minorenne (possono, però, presentare la richiesta i suoi tutori o genitori);
  • Il tutore del neonato. Può presentare la richiesta solo il tutore della madre se è interdetta;
  • La madre che abbia percepito, nei 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un’indennità di maternità superiore all’importo dell’assegno di maternità;
  • La madre che non ha ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che è in attesa di riceverla

Redditi e patrimoni da dichiarare
La situazione economica della famiglia cui far riferimento è la seguente:

  • devono essere dichiarati i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare, che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF e dal coniuge separato “di fatto” dal richiedente anche se non è iscritto nella stessa scheda anagrafica. Pertanto, in tal caso, deve essere dichiarato il reddito di entrambi i genitori;
  • deve essere dichiarato il reddito totale percepito nell’anno precedente a quello della data di presentazione della dichiarazione;
  • deve essere dichiarato il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la data di presentazione della dichiarazione.

Concessione dell’assegno di maternità

Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nel 2012, l’assegno può essere concesso per un importo massimo di € 324,79 mensili per un periodo massimo di 5 mesi, per un totale di € 1.623,95. Il periodo per il quale è concesso e l’importo mensile dell’assegno dipendono dalla situazione anagrafica e dall’eventuale indennità di maternità percepita.
Nel calcolo della situazione economica si considerano determinate problematiche (genitore unico, entrambi i genitori lavoratori, presenza di componente con handicap permanente). La legge prevede che non si debbano superare determinati limiti di reddito e patrimonio, ad esempio, per le richieste relative all’anno 2012, per una famiglia di 3 persone non si deve superare la somma di € 33.857,51. Per composizione familiare diversa, il limite di reddito e patrimonio varia in proporzione. I suddetti importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT.

Termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dall’ingresso del minore nella scheda anagrafica del richiedente (nell’ipotesi di adozione o di affidamento preadottivo).
Nei casi speciali in cui la richiesta può essere presentata dal padre o dalle altre persone diverse dai genitori del bambino la domanda va presentata entro un anno dalla nascita, dall’affidamento preadottivo o dall’adozione del minore.

Contatti
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