Ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 124 del 26/10/2019, conv. in L. n. 157 del 19/12/2019 è stato così modificato l’istituto del ravvedimento operoso per quanto concerne i tributi locali:
- ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
- ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
L’istituto è applicabile qualora:
- la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
Infine, oltre al tributo e alla sanzione ravveduta, per sanare l’errore o l’omissione, è necessario versare anche gli interessi. Gli interessi maturano giorno per giorno e vengono calcolati mediante il regime di capitalizzazione semplice.
Il tasso d’interesse di riferimento viene stabilito ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto. I tassi d’interesse degli ultimi anni sono i seguenti:
TASSO | DECORRENZA |
---|---|
1% | 01/01/2010-31/12/2010 |
1,5% | 01/01/2011-31/12/2011 |
2,5% | 01/01/2012-31/12/2013 |
1% | 01/01/2014-31/12/2014 |
0,5% | 01/01/2015-31/12/2015 |
0,2% | 01/01/2016-31/12/2016 |
0,1% | 01/01/2017-31/12/2017 |
0,3% | 01/01/2018-31/12/2018 |
0,8% | 01/01/2019-31/12/2019 |
0,05% | 01/01/2020 |
Effettuato il ravvedimento operoso si prega di darne comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune di Borgio Verezzi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it (anche da indirizzi di posta non certificati) allegando copia dell’avvenuto versamento in ravvedimento e conteggi effettuati.