Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

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L’art. 1, comma 14 lett. a), della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto che dal 2016 la TASI non è più dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione dell’abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) all’art. 1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall’anno 2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova IMU 2020, Tassa unica sulla casa, disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1, commi 739 – 783, della Legge di Bilancio 2020, accorpa l’IMU e la TASI in vigore fino al 2019.

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