Atti di concessione

Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

ATTI DI CONCESSIONE (LINK – dal 1° gennaio 2019)

 

Archivio passato (fino al 31.12.2018):

http://Link Albo Soggetti Beneficiari – art. 27 DLgs 33/2013

(All’interno del soprastante link, si possono trovare tutti i benefici economici di qualsiasi natura riconosciuti a terzi da parte del Comune di Borgio Verezzi qualora superino i 1000 euro in un anno – fino all’anno 2018)

Atti concessione anno 2017 Comune di Borgio Verezzi

 

L’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito dall’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, è stato invece abrogato dall’art. 43 del D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA):

L’art. 43 del D. Lgs. 17 maggio 2016, n. 97 (il cosiddetto FOIA – Freedom of Information Act) ha abrogato, fra l’altro, l’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, istitutivo degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Tale obbligo informativo è, pertanto, da ritenersi assorbito da quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 (cfr. Linee Guida Trasparenza dell’ANAC di cui alla delibera n. 1310/2016).